Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro, deve provvedere:
- ad organizzare le generali misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti (art. 15);
- a prendere le misure necessarie affinché tutte le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso, e oggetto di idonea manutenzione (art. 71);
- a curare la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto (art. 71).
IBV S.r.l è il partner ideale per la gestione di tutto il parco tecnologico presente nelle strutture sanitarie
I servizi che possono essere erogati dalle società di IBV S.r.l includono:
- Inventario tecnico
- Verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali
Le Linee Guida CEI 62 e CEI 66 definiscono gli aspetti per il mantenimento, la conservazione e l’utilizzo sicuro degli apparecchi elettromedicali in locali ad uso medico (per gli operatori) e da laboratorio.
La verifica della sicurezza elettrica risulta di fondamentale importanza non solo per gli utilizzatori ma anche per i pazienti che possono essere esposti a rischi, in caso di contatti diretti e indiretti, come:
- Macroshock
- Microshock
È importante ricordare che gli effetti provocati sull’uomo (a seconda dell’intensità della corrente elettrica) sono:
- Arresto della respirazione
- Ustioni
- Tetanizzazione
- Fibrillazione ventricolare
Il Datore di Lavoro deve, pertanto far verificare, periodicamente, il corretto funzionamento dei dispositivi medici.
VERIFICHE PREVISTE DALLA GUIDA CEI 62-122
- Resistenza del conduttore di protezione
- Correnti di dispersione verso terra in condizione normale e di primo guasto
- Correnti di dispersione sull’involucro in condizione normale e di primo guasto
- Correnti di dispersione nel paziente in condizione normale e di primo guasto
- Corrente di dispersione nel paziente con tensione di rete nelle parti applicate in condizione normale e di primo guas
Alla fine della verifica, per ogni apparecchiatura sottoposta a controllo, verrà rilasciata la relativa scheda tecnica dalla quale si potrà evincere:
- Dati identificativi del dispositivo verificato
- Risultati delle verifiche a vista effettuate
- Risultati delle misure effettuate
- L’idoneità o meno dell’apparecchiatura
- Le violazioni riscontrate
Tutte le verifiche sono effettuate con idonea strumentazione.
PERIODICITÀ DELLA VERIFICA DI ELETTROMEDICALI
La periodicità delle verifiche di sicurezza, raccomandata dalla guida CEI 62-148, è:
- 1 OGNI ANNO per le apparecchiature utilizzate in locali di chirurgia e assimilati,
- 1 OGNI 2 ANNI per le apparecchiature utilizzate in tutti gli altri tipi di locali come gli studi odontoiatrici.
Una verifica di sicurezza va comunque sempre effettuata dopo interventi di riparazione degli apparecchi. E’ facoltà del costruttore di un apparecchio elettromedicale raccomandare una periodicità diversa.
La verifica comprende un esame visivo e un esame funzionale.
QUALI SONO LE SANZIONI PER LE MANCATE VERIFICHE
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal T.U. 81/08 sono:
- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art 32, 35 dell’ex DLgs 626/94, adesso T.U. 81/08. Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.p.a., srl, snc, tutti i soci accomandatari delle sas e l’amministrazione).
Le prove funzionali vanno quindi eseguite per garantire la sicurezza di operatori e assistiti, ed evitare di incorrere in sanzioni penali.