La diagnosi energetica è definita, nell’ambito della legislazione che regolamenta l’efficienza energetica negli usi finali dell’energia, come la “procedura sistemica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un’attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati”.
La diagnosi, oltre a essere un servizio obbligato per alcuni dei soggetti coinvolti, risulta utile al committente qualora quest’ultimo riesca a trovarvi le informazioni necessarie per potere decidere se e quali provvedimenti di risparmio energetico mettere in atto. La finalità vera e l’elemento qualificante di una diagnosi sono infatti gli interventi di efficientamento e le raccomandazioni per la riduzione dei consumi energetici.
I vantaggi conseguenti alla diagnosi energetica possono quindi essere:
- maggiore efficienza energetica del sistema;
- riduzione dei costi per gli approvvigionamenti di energia elettrica e gas;
- miglioramento della sostenibilità ambientale;
- riqualificazione del sistema energetico.
Tali obiettivi sono raggiungibili tramite l’utilizzo, tra l’altro, dei seguenti strumenti:
- razionalizzazione dei flussi energetici;
- recupero delle energie disperse (es: recupero di calore);
- individuazione di tecnologie per il risparmio di energia;
- autoproduzione di parte dell’energia consumata;
- miglioramento delle modalità di conduzione e manutenzione (O&M);
- buone pratiche e ottimizzazione dei contratti di fornitura energetica.
La diagnosi energetica ha l’obiettivo di fornire una panoramica dei consumi energetici dell’organizzazione e, contestualmente, verificare la presenza e la fattibilità tecnico-economica di interventi che riducano i consumi energetici.
La diagnosi energetica va redatta ogni 4 anni entro il 5 dicembre da un EGE o auditor energetico, con competenze certificate da un ente di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA, e trasmessa telematicamente all’ENEA. Entro il 31.03 di ogni anno è necessario rendicontare i risparmi conseguiti e trasmetterli all’ENEA sempre telematicamente.
Le diagnosi successive alla prima devono essere redatte dopo 4 anni dalal precedente diagnosi e trasmessa telematicamente all’ENEA.
Le aziende obbligate, Grandi Imprese ed Energivore, che non provvedono alla redazione e trasmissione all’ENEA della diagnosi energetica sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 102/2014.
La sanzione per omessa diagnosi va da un minimo di Euro 4.000 a un massimo di Euro 40.000, dimezzata ad un minimo di Euro 2.000 fino ad un massimo di Euro 20.000 nel caso di redazione e trasmissione di una diagnosi non conforme alle prescrizioni del D.L.gs. 102/2014.
La sanzione, tuttavia, non elimina l’obbligo di redazione e trasmissione all’ENEA della diagnosi energetica.